A statuirlo è la Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 ottobre 2016 – 10 gennaio 2017, n. 275 che, nel nel richiamare l’art. 5 della Legge Divorzio (Legge 1° dicembre 1970, n. 898), precisa che tale tipo di supporto economico periodico può essere disposto anche in favore dell’ex marito, qualora costui “non abbia redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive”. La Suprema Corte sottolinea l’irrilevanza della durata del matrimonio, che nel caso di specie era sopravvissuto a due sole primavere. Infatti, errava il Giudice di primo grado ed anche la Corte di merito, nel ritenere la scarna durata delle nozze fatto idoneo ad elidere il diritto al mantenimento dell’ex consorte. Invero, precisa la Sentenza, il dato temporale della durata del rapporto di coniugio acquista rilievo solo in relazione alla quantificazione dell’assegno stesso, e non al diritto alla sua corresponsione. Naturalmente, corre l’obbligo di precisare che l’esame della richiesta segue, come da costante orientamento della Corte, il criterio dell’accertamento dell’inadeguatezza dei redditi dell’ex marito.
Avv. Angela Natati