TRIBUNALE DI TORINO, sez. VII civ., decreto 5 giugno 2015
Nell’ambito della riforma del diritto di famiglia e, in particolare, della disciplina della filiazione (l. n. 219/2012 e successivod.lgs. n. 154/2013) in materia di scelta della residenza abituale dei minori e in linea con il dizionario europeo, è previsto che «la residenza abituale del fanciullo è scelta dai genitori di “comune accordo” … e in caso di disaccordo la scelta è rimessa al Giudice». La residenza abituale del minore è il luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei propri interessi e affetti e costituisce ex art. 145 comma 2 c.c. uno degli affari essenziali per la vita del bambino, tanto che l’assunzione della scelta di comune accordo da parte di madre e padre è necessaria anche in caso di affidamento monogenitoriale. Se c’è disaccordo è dato ricorso al Giudice.
IL CASO. Dopo la separazione dal marito lei decide di trasferisi da Torino a Livorno: vuole portare con sé i figli minori e i nonni che l’aiuteranno a crescerli. Ma il padre dei bambini non è d’accordo perché a 350 chilometri di distanza rischierebbe di vederli solo di rado. Allora spetta al giudice stabilire se il trasferimento si può fare o meno verificando l’interesse prioritario dei minori. E deve tenere presente come lo sviluppo armonico del minore preveda rapporti adeguati con entrambi i genitori. Nella specie il trasferimento della mamma è risultato praticabile. Il contestuale trasferimento nella nuova città dei nonni materni, insieme a figlia e nipoti, è stato giudicato dal tribunale un significativo elemento idoneo a consentire il mantenimento, in parte, dell’ambiente familiare conosciuto dalle bambine.
Alle suddette valutazioni, il Giudice torinese aggiungeva una ulteriore importante argomento: nel caso in cui non si fosse autorizzato il trasferimento della madre, infatti, le minori avrebbero comunque dovuto subire un cambiamento di collocazione, dovendo spostare il proprio abituale domicilio a casa del padre, già convivente con la nuova compagna, peraltro incinta.
Nella fattispecie, sussistono, dunque, per il giudice forti dubbi sulla concreta rispondenza all’interesse delle minori dell’inserimento improvviso nel nucleo paterno e sulla concreta possibilità per la compagna di sopportare in modo adeguato una novità di tale portata, con il peso e la responsabilità materiale e morale che essa comporterebbe.Sulla base delle suddette considerazioni, il Giudice torinese ha ritenuto fondato e legittimo il diritto della ricorrente di trasferirsi in altra città con le figlie e, al contempo, ha ritenuto necessaria la rimodulazione dei tempi e dei modi di visita delle figlie con il padre in modo da garantire alle stesse il diritto alla bi genitorialità e, al padre, l’esercizio della responsabilità genitoriale, tenendo, dunque, conto della distanza esistente tra le abitazioni dei genitori e, quindi, compensando maggiori tempi di permanenza delle figlie con il padre durante le vacanze estive e le festività con la inevitabile riduzione degli incontri infrasettimanali. Aumenta quindi il contributo a carico dell’uomo, e non solo perché le esigenze delle minori sono cresciuta dal tempo della separazione: ora le bambine stanno più tempo con la madre, che ha dovuto affittare una casa a Livorno e dunque perde l’assegnazione dell’abitazione familiare. Una volta al mese spetterà alla mamma sostenere il viaggio di andata e ritorno per consentire di vedere i figli al padre, al quale però è stato aumentato l’assegno a suo carico.
Motivi della decisione